Unione Esperantista Cattolica Italiana (UECI)
aggiornamento del 2007/06/10

Statuto

TITOLO I - DENOMINAZIONE SCOPO

ART. 1

L'Unione Esperantista Cattolica Italiana (UECI) è una associazione sorta in Bologna nell'ottobre 1920, che promuove:

  1. la formazione umana e cristiana dei suoi Associati, secondo i principi della Chiesa Cattolica;
  2. l'apostolato e la testimonianza del Vangelo, in particolare nell'ambito del movimento esperantistasia nazionale che internazionale, attuando le opere di misericordia, specie quella dell'ospitalità;
  3. la partecipazione al dialogo ecumenico secondo le indicazioni ufficiali della Chiesa Cattolica;
  4. l'uso della lingua internazionale Esperanto, favorendone anche l'adozione, come semplice mezzo di intercomunicazione, indipendente ed ecumenico, adatto alla promozione umana.

ART. 2

L'UECI si riconosce come sezione nazionaledell'I.K.U.E. (internacia Katolika Unuiĝo Esperantista), associazione internazionale privata di fedeli di diritto pontificio, riconosciuta con Decreto n.196/92/S-61/B-25 dell'11 febbraio 1992 del Pontificio Consiglio per i Laici. Pertanto gli Associati dell'Unione sono riconosciuti anche Associati dall'I.K.U.E. con tutte le implicazioni che ne possono derivare.

TITOLO II - SEDE

ART. 3

La sede legale dell'UECI è fissata presso l'indirizzo deliberato dal Comitato Centrale dell'Unione.

La sede legale dell'UECI è fissata presso la residenza del Presidente(1).

TITOLO III - ASSOCIATI

ART. 4

Associati dell'Unione possono essere i cattolici italiani che accettino il presente Statuto e siano in regola con la quota associativa annuale.

ART. 5

La qualità di Associato si perde per dimissioni o per radiazione disposta dal Comitato Centrale quando l'Associato venga meno ai suoi doveri o si renda responsabile di azione contraria alle finalità dell'Unione. Perde la qualità di Associato anche chi non provvede al pagamento della propria quota.

ART. 6

Gli Associati, versano una quota annuale, diversa per le varie categorie nel comma seguente e il cui importo è fissato dal Comitato Centrale. Le categorie di iscrizione sono le seguenti:
ASSOCIATO ORDINARIO (SO): chi ha compiuto il 25º anno di età.
ASSOCIATO SOSTENITORE (SS): chi, indipendentemente dall'età, versa la quota di Associato ordinario almeno raddoppiata.
ASSOCIATO VITALIZIO (SV): chi ha compiuto il 25º anno di età e versa la quota di Associato ordinario moltiplicata per almeno venti volte;
ASSOCIATO GIOVANILE (SG): chi non ha compiuto il 25º anno di età. La sua quota associativa è pari alla metà di quella di Associato ordinario;
ASSOCIATO FAMILIARE (SF): chi ha compiuto il 25º anno di età ed è familiare convivente di Associato ordinario o sostenitore.
ASSOCIATO BENEMERITO (SB): persone ed Enti che sostengono finanziariamente o in altro modo l'UECI II riconoscimento di Associato benemerito spetta al Comitato Centrale.

Tutti gli Associati, eccetto gli Associati familiari, hanno diritto di ricevere il periodico di informazione dell'UECI

L'Assemblea degli Associati ha facoltà di stabilire una misura percentuale maggiore per le quote di Associato sostenitore, giovanile e vitalizio.

ART. 7

Gli Associati aderiscono all'UECI individualmente o, su richiesta, tramite i Gruppi costituitisi localmente.

TITOLO IV - PATRIMONIO

ART. 8

L'UECI persegue i propri scopi senza fine di lucro. Le quote degli Associati, e ogni altro provento, costituiscono il patrimonio dell'Unione.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE

ART. 9

L'organizzazione dell'UECI è formata:

  1. dell'Assemblea degli Associati;
  2. dal Comitato Centrale;
  3. dai Gruppi locali;
  4. dai Delegati regionali o provinciali.

TITOLO V - sezione I - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART.10

L'Assemblea degli Associati è convocata una volta all'anno dal Comitato Centrale. Gli inviti all'Assemblea devono essere diramati almeno un mese prima e devono contenere gli argomenti posti in discussione.

L'Assemblea delibera in merito a:

  1. la relazione morale e finanziaria dell'Unione, con lo stato patrimoniale e il rendiconto di gestione dell'anno finanziario trascorso, presentata dal Comitato Centrale;
  2. le proposte su altri argomenti concernenti l'attività dell'Unione e inseriti nell'ordine del giorno.

L'Assemblea elegge inoltre alla scadenza i componenti del Comitato Centrale.

ART.11

Qualora non si possa convocare l'Assemblea degli Associati, il Comitato Centrale è tenuto a informare gli Associati mediante lettera-circolare da inviarsi a tutti gli Associati aventi diritto di voto, che contenga la relazione morale e finanziaria, sulla quale sarà fatta la votazione per lettera.

In una simile eventualità sarà provveduto ugualmente alla votazione per lettera quando occorra rieleggere i componenti del Comitato Centrale, quando si debba votare in merito a proposte presentate o a modificazioni al presente Statuto.

ART.12

Gli argomenti da discutere sono deliberati da! Comitato Centrale anche sulla base delle proposte che pervengano al Comitato Centrale almeno tre mesi prima dalla data di convocazione dell'Assemblea, in forma scritta e motivata.

ART.13

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati che alla data di apertura dell'Assemblea hanno compiuto i 16 anni di età e che sono iscritti e in regola con il pagamento della quota da almeno tre mesi.

Nelle delibere di approvazione della relazione morale e finanziaria e in quelle che riguardano la loro responsabilità individuale, i membri del Comitato Centrale non hanno diritto di voto.

Chi non può essere presente, può farsi rappresentare per mezzo di apposita delega da un Associato presente. Nessun Associato può essere portatore di più di cinque deleghe.

Gli Associati non intervenuti che non abbiano dato delega possono votare mediante let- tera sulla relazione morale e finanziaria e per le elezioni del Comitato Centrale. Essi sono considerati partecipanti all'Assemblea limitatamente alle delibere predette.

ART.14

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato Centrale su propria iniziativa, oppure su richiesta di almeno un quarto degli Associati aventi diritto di voto.

Le decisioni di competenza delle Assemblee straordinarie possono anche essere adottate a seguito di votazione per lettera.

ART.15

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Unione.

Gli Associati presenti designano il Segretario dell'Assemblea e un massimo di cinque Scrutatori.

L'Assemblea delibera validamente con qualunque numero di partecipanti presenti di persona o rappresentati. Per le Assemblee straordinarie è richiesta la presenza di almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto, computandosi nel numero anche gli Associati rappresentati con regolare delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, salvo le diverse maggioranze richieste per specifici argomenti dalla Legge o dal presente Statuto. L'esito delle votazioni risulta dal verbale redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente e dagli Scrutatori.

TITOLO V - sezione II - COMITATO CENTRALE

ART.16

Il Comitato Centrale (C.C.) è composto da otto membri eletti dall'Assemblea degli Associati, sulla base di una lista di candidati, e da un Assistente Ecclesiastico, nominato dall'Autorità religiosa, su proposta del Comitato Centrale (2).

Ogni elettore può votare per non più di sei candidati (3).

Sono eletti i candidati che hanno ricevuto maggior numero di voti. In caso di parità si procede mediante sorteggio.

Per l'eleggibilità è richiesto che ogni candidato:

  1. abbia compiuto il 16º anno di età;
  2. sia iscritto all'UECI da almeno due anni consecutivi, compreso quello in corso;
  3. sia presentato da un Presidente di Gruppo o da tre membri del Comitato Centrale uscente o da almeno dieci Associati aventi diritto di voto.

Con Regolamento sono stabilite le modalità di presentazione delle candidature che devono comunque pervenire al Segretario Generale dell'UECI almeno due mesi prima della data delle elezioni.

Il Comitato Centrale dura in carica per tre anni e i suoi membri sono sempre rieleggibili. L'Assistente Ecclesiastico resta in carica, salvo rinuncia o revoca dell'Autorità religiosa, anche in caso di dimissioni o di rinnovo del Comitato Centrale.

ART.17

Il Comitato Centrale si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta e motivata della metà dei suoi componenti. Il Comitato Centrale si riunisce comunque in occasione dell'Assemblea degli Associati e nell'ambito di Convegni organizzati dall'Unione per gli Associati.

Il Comitato Centrale è convocato almeno dieci giorni prima della riunione con invito contenente gli argomenti da esaminare.

ART.18

I componenti del Comitato Centrale che durante il trienniovengono a cessare per qualsiasi causa sono sostituiti, fino al termine del triennio, dai Candidati che seguono nell'ordine dei voti ottenuti.

Se non vi sono candidati disponibili, il Comitato Centrale provvede mediante cooptazione, purché sia ancora in carica la maggioranza dei suoi componenti eletti: altrimenti il membro più anziano di età in carica convoca l'Assemblea degli Associati per l'elezione del nuovo Comitato Centrale.

ART.19

Il Comitato Centrale dirige l'Unione, in base alle direttive approvate dall'Assemblea, deliberando sull'attività dell'UECI per l'attuazione degli scopi statutari e sull'amministrazione.

ART.20

Il Comitato Centrale elegge tra i suoi componenti eletti il Presidente, Il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Cassiere, l'Incaricato Giovanile, il Segretario per l'Informazione.

Il Comitato Centrale affida inoltre speciali incarichi ai propri componenti o a particolari Commissioni aperte agli Associati, quando se ne ravvisi la necessità.

Il Comitato Centrale può in qualunque tempo, per gravi motivi, revocare gli incarichi affidati; in quello come in altri casi di cessazione, provvede alle nuove attribuzioni con le modalità sopra indicate.

ART.21

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Unione, firma gli atti associativi, presiede !'Assemblea degli Associati nonché le riunioni del Comitato Centrale, provvede per l'esecuzione delle delibere, riferisce al Comitato Centrale sui fatti rilevanti che interessano il movimento esperantista cattolico, verifica la compilazione delle relazioni del Comitato Centrale e compie quanto altro specificatamente stabilito dal presente Statuto.

Il Presidente può far votare i membri del Comitato Centrale per lettera su specifici argomenti. Le modalità di votazione per lettera sono stabilite con apposito Regolamento.

Il Presidente ha facoltà di poter effettuare tutte le operazioni bancarie sia di addebito che di accredito di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché di poter conferire mandato di delega a persone di sua fiducia iscritte all'Unione Esperantista Cattolica Italiana (UECI)(4).

ART.22

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento oppure per incarico di quest'ultimo, assumendone tutte le attribuzioni.

ART.23

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente, cura l'ordinaria amministrazione, la con-servazione di registri e dei documenti, le comunicazioni fra gli organi centrali e periferici, con gli Associati e i Gruppi, raccoglie le relazioni dei vari incaricati.

ART.24

Il Cassiere gestisce i fondi disponibili e il patrimonio dell'Unione in base alle delibere del Comitato Centrale e alle disposizioni del Presidente, provvede alla tenuta dei registri contabili e dei documenti giustificativi dei movimenti contabili, redige il bilancio annuale di esercizio e il bilancio di previsione per l'anno successivo.

ART.25

L'Incaricato Giovanile coordina l'attività degii Associati Giovanili e, su mandato del Comitato Centrale, rappresenta l'Unione presso le associazioni giovanili esterne.

ART.26

Il Segretario per l'Informazione provvede alla realizzazione delle pubblicazioni dell'UECI, coadiuvato da persone da lui scelte; risponde alle richieste relative al movimento esperantista cattolico; procura l'adesione e l'interessamento della stampa cattolica agli scopi dell'Unione; dà indicazioni per la propaganda della lingua internazionale Esperanto e agevola con opportune indicazioni la possibilità di scelta e di acquisto del materiale occorrente.

ART.27

L'Assistente Ecclesiastico guida la vita morale e religiosa dell'Unione.

L'Assistente Ecclesiastico, se non viene designato dall'Autorità religiosa, può essere nominato dal Comitato Centrale.

ART.28

Il Comitato Centrale delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri. Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del Presidente. A tutti i membri sono inviate copie delle delibere.

Da quando è convocata l'Assemblea degli Associati per le elezioni, i componenti del Comitato Centrale restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla riunione del nuovo Comitato Centrale, che deve avvenire entro due mesi dalle elezioni.

I singoli membri rispondono del loro operato di fronte al Comitato Centrale.

TITOLO V - sezione III - GRUPPI LOCALI

ART.29

I Gruppi rappresentano l'UECI a livello locale, svolgendo l'attività nel rispettivo Comune e nelle località limitrofe ancora prive di un proprio Gruppo.

I Gruppi locali sono costituiti dagli Associati dell'Unione che ne facciano richiesta e siano dimoranti nel territorio di competenza del Gruppo.

Ogni nuova costituzione di Gruppo deve essere richiesta dagli Associati promotori al Comitato Centrale che delibera in merito. Il Comitato Centrale non può autorizzare la costituzione di un nuovo Gruppo per una località ove sia già presente un Gruppo UECI

ART.30

Il Gruppo locale è tenuto:

  1. a osservare il presente Statuto e ad attenersi alle direttive dell'Unione;
  2. a promuovere e a coltivare la formazione religiosa dei propri Associati mediante appropriate iniziative e possibilmente con la guida di un Assistente Ecclesiastico;
  3. a informare il Comitato Centrale sull'attività svolta, mediante relazione annuale;
  4. a raccogliere e a versare all'Unione le quote associative, gli abbonamenti raccolti e ogni altro provento specificatamente destinato all'Unione;
  5. a impegnarsi a devolvere in caso di scioglimento il proprio patrimonio netto all'UECI

I Gruppi locali che riuniscono almeno dieci Associati trattengono dalle quote indicate all'Articolo 6 una misura percentuale stabilita dal Comitato Centrale.

ART.31

L'UECI riconosce piena autonomia ai Gruppi locali per le loro attività, purché queste non comportino oneri per l'Unione e non siano in contrasto con il presente Statuto.

Il Gruppo è rappresentato ufficialmente dal suo Presidente che è tenuto ad assicurare il collegamento con gli organi centrali e la regolarità funzionale del Gruppo medesimo, per la quale risponde direttamente al Comitato Centrale.

Il Gruppo è sciolto d'autorità dal Comitato Centrale in seguito ad attività contrastante con lo Statuto o per motivi di altro genere che possono screditare l'Unione, fermo restando il diritto di rivalsa del Comitato Centrale sui membri del disciolto Gruppo locale.

TITOLO V - sezione IV - DELEGATI REGIONALI E PROVINCIALI

ART.32

Il Comitato Centrale, sentiti i Gruppi locali, ha facoltà di nominare un Delegato per ogni Regione, con incarico biennale.

La nomina può riferirsi, su richiesta dell'interessato, solo a una o più Provincie della Regione; in tal caso, il Comitato Centrale nomina anche i Delegati per le restanti Province.

ART.33

I Delegati curano le finalità dell'UECI nel territorio loro affidato, coordinando le attività dei Gruppi locali, promuovendone la costituzione di nuovi, valendosi di tutti quei mezzi che ritengono atti a favorire lo sviluppo dell'Unione. Periodicamente presentano rendiconto delle loro attività.

ART.34

Il coordinamento dell'azione di formazione, di apostolato e di propaganda, nonché la sorveglianza sullo sviluppo del lavoro da parte dei Delegati, sono compiti del Comitato Centrale, al quale spetta il diritto di sostituire i Delegati non sufficientemente attivi.

TITOLO VI - GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

ART.35

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese esplicitamente autorizzate e riconosciute dal Comitato Centrale.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART.36

Per deliberare lo scioglimento dell'UECI e la devoluzione del suo patrimonio occorre l'approvazione di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'UECI il patrimonio netto sarà erogato a favore dell'I.K.U.E. o in sua assenza a opere cattoliche di carità, esclusa comunque ogni divisione tra gli Associati.

TITOLO VIII - MODIFICAZIONE E ATTUAZIONE DELLO STATUTO

ART.37

Per modificare il presente Statuto occorre la partecipazione al voto di almeno due terzi degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Le modificazioni al presente Statuto potranno essere deliberate dall'Assemblea degli Associati convocata in seguito a proposte regolarmente inscritte all'ordine del giorno o mediante Referendum a mezzo posta.

ART.38

Per l'attuazione del presente Statuto il Comitato Centrale dell'UECI delibera le disposizioni regolamentari specificamente previste e quelle che risultino necessarie, anche in tempi diversi.

Per quanto non contemplato da questo Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e Canonico nonché alle Leggi dello Stato.

* * *

Annotazioni:

(Nota 1) Il 2° comma dell'art. 3 approvato con Del. del C.C. del 4.12.1998.

(Nota 2) La composizione del Comitato Centrale (C.C.) da sei a otto membri (1° comma dell'art. 16) fu approvata dall'assemblea ordinaria dell'UECI ad Armeno il 10/9/1994.

(Nota 3) Il numero massimo di candidati che ogni elettore può votare è stato portato da quattro a sei con approvazione dell'assemblea ordinaria di Sestri Levante del 3/7/2007.

(Nota 4) Il 3° comma dell' art. 21 fu approvato con Del. del C.C. del 4/12/1998.